Bando di concorso per l'assegnazione in locazione semplice di alloggi di edilizia residenziale pubblica
C O M U N
E D I L A N C I A N O
Prov. di CHIETI
BANDO DI CONCORSO ANNO 2008
PER L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE SEMPLICE DI
ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DI SETTORE
Rende noto che ai sensi e per gli effetti dell'art. 3
della L.R. 25.10.1996 n. 96 e s.m.i., in attuazione della determina n. 64/362
del 5.3.2008, esecutiva ai sensi di legge, è indetto un concorso pubblico per
l'assegnazione in locazione semplice di alloggi di edilizia residenziale
pubblica, ubicati nel Comune di Lanciano, che si renderanno disponibili o che
saranno ultimati nel periodo di efficacia della graduatoria.
Ai sensi dell'art. 15 della L.R. 96/96, modificato ed
integrato dall'art. 2 - comma 24 - della L.R. n. 16 dell'8.6.2006, un'aliquota
non superiore al 30% dei predetti alloggi, verrà annualmente destinata per interventi in
favore delle seguenti categorie:
-
cittadini
in possesso di provvedimento esecutivo di sfratto che non sia stato intimato
per inadempienza contrattuale;
-
cittadini in
possesso di ordinanza di sgombero;
-
cittadini
senza fissa dimora;
-
cittadini che
occupano locali non destinati ad abitazione.
-
cittadini con figli minori a carico che
abitino in alloggio che debba essere rilasciato a seguito di sentenza del
Tribunale in materia di separazione;
-
cittadini in situazioni di difficoltà segnalati
dal Servizio Socio Assistenziale comunale.
Al presente concorso possono partecipare sia i nuovi
aspiranti all'assegnazione in locazione semplice di alloggi di Edilizia
Residenziale Pubblica, sia i concorrenti che risultino iscritti nella
graduatoria definitiva relativa al Bando di Concorso del 2003.
I cittadini interessati ad ottenere l'assegnazione
dovranno inoltrare domanda, redatta unicamente sui moduli forniti dal Comune,
da ritirarsi presso l'Ufficio U.R.P. nelle ore di apertura al pubblico:
antimeridiane, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13,00 e
pomeridiane il martedì e giovedì, dalle ore 16,00 alle ore 17,30 o reperibili
consultando il sito web dell'Ente: www.comune.lanciano.chieti.it e, presentata
direttamente allo stesso, o spedita a mezzo di raccomandata postale A.R., nei termini di seguito indicati:
- per i cittadini residenti nel Comune di Lanciano o
per coloro che svolgono una attività lavorativa esclusiva o principale nello
stesso Comune, il termine di presentazione delle domande è stabilito in gg. 60
dalla data di pubblicazione del presente bando e fissato al 09 GIUGNO 2008;
- per i lavoratori emigrati all'estero il termine per
la presentazione delle domande è prorogato di 60 gg., quindi fissato al 09
AGOSTO 2008;
- per i residenti nei Paesi extra europei il termine
per la consegna delle domande è prorogato di 90 gg., di conseguenza determinato
per l' 08 SETTEMBRE 2008.
REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO
I requisiti per la partecipazione al concorso, a norma
dell'art. 2 della Legge Regionale 25.10.1996, n. 96, e s. m. i., sono i
seguenti:
a)
cittadinanza
italiana;
a.1) cittadinanza di uno Stato aderente all'Unione
Europea (D.Lgs. 6.2.2007, n. 30);
a.2) cittadinanza di uno Stato non aderente
all'Unione Europea (ai sensi dell'art. 27
della legge 30.07.2002, n° 189, gli stranieri titolari di carta di soggiorno e
gli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno
almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o
di lavoro autonomo hanno diritto ad accedere, in condizione di parità con i
cittadini italiani, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica ...);
b) la residenza anagrafica o l'esercizio dell'attività
lavorativa esclusiva o principale nel Comune di Lanciano, salvo che si tratti
di lavoratori destinati a prestare servizio in nuovi insediamenti industriali,
compresi nel territorio comunale, oppure di lavoratori emigrati all'estero, per
i quali è ammessa la partecipazione; per attività lavorativa principale si
intende quella dalla quale si ricava il
maggior cespite di reddito.
c) non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto,
uso ed abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo
familiare, nell'ambito del territorio comunale. E' adeguato l'alloggio che si
trovi almeno nelle condizioni di manutenzione indicate nella lett. b) dell'art.
21 della L. 392/78 e la cui superficie utile, determinata ai sensi della Legge
n. 392 del 1978, art. 13, sia non inferiore ai 45 mq. per un nucleo familiare
composto da 1 o 2 persone; non inferiore a 60 mq. per 3-4 persone; non
inferiore a 75 mq. per 5 persone; non
inferiore a 95 mq. per 6 persone ed oltre. Nel caso di proprietà di più alloggi
o porzioni di alloggi si considera adeguato ai bisogni del nucleo familiare la
superficie abitativa complessiva degli alloggi stessi che superi di un terzo
gli standard abitativi determinati con le modalità sopra richiamate;
d) non titolarità di diritti, di cui al precedente punto
c), su uno o più alloggi, ubicati in qualsiasi località, compreso il Comune di
Lanciano. Il valore complessivo, determinato ai sensi della Legge 392/78, deve
essere almeno pari al valore locativo di alloggio adeguato con condizione
abitative medie nell'ambito del territorio di questo Comune;
e) non beneficiario di precedenti assegnazioni in
proprietà immediata o futura di alloggio edilizio con contributi pubblici, o
assenza di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo
Stato o da Enti Pubblici, semprechè l'alloggio non sia inutilizzabile o
crollato senza dar luogo al risarcimento del danno. Si considera assegnato in
proprietà l'alloggio concesso in
locazione con patto di futura vendita;
f) reddito annuo complessivo del nucleo familiare non
superiore al limite vigente al momento
della data di scadenza del bando di concorso, determinato ai sensi dell'art. 21
della Legge 457/78 e successive mod. ed integr.
IL REDDITO DI RIFERIMENTO E' QUELLO IMPONIBILE RIFERITO
AL PERIODO D'IMPOSTA 2006.
Tale reddito, riferito alla famiglia tipo di due
componenti é pari a € 12.923,82.
Qualora il nucleo familiare abbia un numero di
componenti superiore a due, il reddito complessivo annuo del nucleo familiare
medesimo è ridotto di € 516,41 per ogni altro componente oltre i primi due,
sino ad un massimo di € 3.098,74.
Analoga detrazione, ai sensi dell'art. 21 della L.
457/1978, è applicata ai figli a carico, senza limiti numerici.
Per reddito annuo complessivo del nucleo familiare si
intende la somma fiscalmente imponibile di tutti i componenti del nucleo
stesso, risultante dall'ultima
dichiarazione dei redditi dei medesimi.
Nel computo del reddito imponibile, sono escluse le
indennità una - tamtum percepite a titolo di risarcimento per danni fisici,
nonché le indennità di accompagnamento per portatori di handicaps.
Per nucleo familiare si intende la famiglia composta:
dai coniugi e dai figli legittimi, naturali riconosciuti ed adottivi e dagli
affiliati con loro conviventi. Fanno, altresì, parte del nucleo il convivente
more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, collaterali fino al terzo grado,
purchè la stabile convivenza con il concorrente abbia avuto inizio almeno due
anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata
nelle forme di Legge. Possono essere considerati componenti del nucleo familire
anche le persone non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la
convivenza istituita abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla
reciproca assistenza morale e materiale.
g) non aver ceduto in tutto o in parte, con esclusione
dei casi previsti dalla Legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza
in locazione semplice.
Tutti i requisiti debbono essere posseduti da parte del
richiedente, e limitatamente alle precedenti lett. c), d), g), da parte degli
altri componenti il nucleo familiare, alla data di pubblicazione del bando
nonchè al momento dell'assegnazione e debbono permanere in costanza di
rapporto.
DICHIARAZIONI DA RENDERE E DOCUMENTAZIONE DA
ALLEGARE
In ordine al possesso
dei suddetti requisiti, il richiedente presenterà una dichiarazione
sostitutiva dei requisti prescritti dall'art. 2 della L.R. 96/96, redatta in
carta semplice, ai sensi degli artt. 46
e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e succ. modif. ed integr.
Le dichiarazioni richieste ai fini del presente bando
sono inserite nell'apposito modulo di domanda.
DICHIARAZIONI INDISPENSABILI PER TUTTI I RICHIEDENTI:
a) - cittadinanza italiana o di uno stato aderente
all'Unione Europea;
-
cittadinanza di altro stato, titolarità di permesso di soggiorno, iscrizione
nelle liste di collocamento o svolgimento di regolare attività di lavoro
subordinato o autonomo;
b) residenza o attività lavorativa nel Comune di
Lanciano ovvero prossimo servizio in nuovi insediamenti produttivi entro e non
oltre l'anno cui si riferisce il presente bando;
c) la composizione del nucleo familiare corredata dai dati anagrafici, lavorativi, reddituali
di ciascun componente;
d) reddito imponibile complessivo del nucleo familiare
risultante dalla documentazione fiscale relativa all'anno 2006;
e) sussistenza, da parte del richiedente e di tutti i
componenti il nucleo familiare, dei requisiti prescritti dall'art. 2 lett. c),
d), e), g) della L.R. 96/96;
f) ubicazione e consistenza dell'alloggio occupato;
g) ogni altro elemento utile, ai fini dell'attribuzione
dei punteggi e della formazione della graduatoria, contemplati dall'art. 8
della L.R. 96/96 e successive modificazioni ed integrazioni;
h) recapito presso il quale potranno essere inoltrate
eventuali comunicazioni relative al concorso.
LE DICHIARAZIONI
RESE E SOTTOSCRITTE NELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, HANNO VALORE DI
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA', AI SENSI
DEI RICHIAMATI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000 E SUCC. MODIF. ED INTEGR.; NEL
CASO DI FALSITA' IN ATTI E DICHIARAZIONI MENDACI, SI APPLICANO LE SANZIONI
PENALI PREVISTE NELLA STESSA NORMATIVA.
LE DOMANDE DEVONO ESSERE ACQUISITE AGLI ATTI DEL COMUNE
ENTRO I TERMINI DI SCADENZA DEL BANDO.
PER LE DOMANDE TRASMESSE A MEZZO RACCOMANDATA FA FEDE
LA DATA DEL TIMBRO POSTALE.
SONO ESCLUSI DAL CONCORSO I CONCORRENTI CHE ABBIANO
SPEDITO O PRESENTATO LA DOMANDA DOPO LA SCADENZA DEI TERMINI FISSATI.
PUNTEGGI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE
Le graduatorie di assegnazione sono formate sulla base
di punteggi e di criteri di priorità.
I punteggi sono attribuiti in dipendenza delle
condizioni soggettive ed oggettive del concorrente e del suo nucleo familiare.
La prima fase di selezione delle domande comporta
l'attribuzione dei seguenti punteggi:
a) condizioni soggettive:
a -1) reddito pro-capite del nucleo familiare
determinato con le modalità di cui all'art. 2 - lettera f), della Legge Regionale 96/96:
- non
superiore a € 969,29 annui per persona:
PUNTI 2
- non
superiore a € 1.615,47 annui per persona: PUNTI 1
a -2) richiedenti con il nucleo familiare composta da:
- n° 3
unità: PUNTI 1
- n° 4
unità: PUNTI 2
- n° 5
unità: PUNTI 3
-
oltre 6 unità: PUNTI 4
a - 3.1) - richiedenti che abbiano superato il 60° anno
di età alla data di presentazione della domanda:
PUNTI 1
a - 3.2) - richiedenti che abbiano superato il 60° anno
di età alla data di presentazione della domanda a condizione che vivano soli o
in coppia: PUNTI 2
a -4) famiglie con anzianità di formazione non
superiore a due anni alla data della domanda e famiglie la cui costituzione é
prevista entro un anno: PUNTI 1
a -5) presenza di portatori di handicap gravi nel
nucleo familiare, da certificare ai sensi della Legge 104/92: PUNTI 2
a -6) nuclei familiari che rientrano in Italia per
stabilirvi la loro residenza (emigrati rientrati da non oltre un anno alla data
di pubblicazione del bando o che rientrino entro un anno alla data stessa,
profughi): PUNTI 1
I PUNTEGGI a-3) ed a-4) NON SONO CUMULABILI CON IL
PUNTEGGIO PREVISTO AL PUNTO a-6).
NON POSSONO IN OGNI CASO ESSERE ATTRIBUITI PIU' DI
CINQUE PUNTI PER IL COMPLESSO DELLE CONDIZIONI SOGGETTIVE.
b
- condizioni oggettive:
b -1) situazioni di grave disagio abitativo accertate
da parte dell'Autorità competente ed esistenti da almeno due anni alla data del
bando dovute a:
b - 1.1) abitazione in
baracche, soffitte, bassi e simili, centri di raccolta, dormitori
pubblici o comunque in ogni altro locale procurato a titolo precario dagli
organi preposti all'assistenza pubblica o in altri locali impropriamente
adibiti all'abitazione e privi di servizi propri regolamentari: PUNTI 5. (Per l'attribuzione del punteggio,
dovrà essere allegato alla domanda, il certificato rilasciato dalla ASL
Lanciano-Vasto, indicante la descrizione particolareggiata e le condizioni
dell'immobile occupato dal richiedente).
b - 1.2) coabitazione in uno stesso alloggio con altro
o più nuclei familiari, ciascuno composto di almeno due unità (perchè si possa
dar luogo all'attribuzione del relativo punteggio occorre che i nuclei familiari utilizzino gli stessi
servizi): PUNTI 2
b - 2) situazione di disagio abitativo da almeno un
anno:
b - 2.1) abitazione in alloggio sovraffollato: - da due a tre persone a vano utile: PUNTI 1
- oltre
3 persone a vano utile: PUNTI 2
(Il punteggio è subordinato alla presenza del
certificato rilasciato dalla ASL Lanciano-Vasto indicante la descrizione particolareggiata
dei vani dell'alloggio occupato dal richiedente).
b - 3) abitazione, da almeno un anno, in alloggio
antigienico, ritenendosi tale quello privo di servizi igienici o che presenti
umidità permamente dovuta a capillarità, condensa o igroscopicità ineliminabili
con normali interventi manutentivi,
da certificarsi dall'Autorità
competente: PUNTI 2. (Il concorrente dovrà allegare certificato rilasciato
dalla ASL Lanciano-Vasto, nel quale siano descritte in modo dettagliato, le
condizioni dell'immobile occupato dal richiedente).
b - 4) richiedenti che abitino in alloggio che debba
essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto che non sia
stato intimato per inadempienza contrattuale, di verbale di conciliazione
giudiziaria, di ordinanza di sgombero nonchè di provvedimento di collocazione a
riposo di dipendente pubblico o privato che fruisca di alloggio di servizio:
PUNTI 4. (allegare copia del provvedimento).
LE CONDIZIONI PREVISTE
NELLA CATEGORIA b-1) NON SONO CUMULABILI FRA LORO E CON QUELLE PREVISTE NELLE
CATEGORIE b-2) e b -3);
LE CONDIZIONI DELLA
CATEGORIA b -2) SONO CUMULABILI CON QUELLE DELLA CATEGORIA b -3).
LA CONDIZIONE b-4) NON
E' CUMULABILE CON LE ALTRE CONDIZIONI OGGETTIVE.
NON POSSONO IN OGNI CASO
ESSERE ATTRIBUITI PIU' DI NOVE PUNTI PER IL COMPLESSO DELLE CONDIZIONI
OGGETTIVE.
FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
La Commissione, formula la graduatoria provvisoria
entro 60 (sessanta) giorni, decorrenti dal ricevimento degli atti e dei
documenti del concorso.
Entro 15 giorni dalla sua formazione, la graduatoria
provvisoria é pubblicata nell'albo pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi.
Ai lavoratori emigrati all'estero é data notizia
dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria e della posizione conseguita a mezzo
Raccomdata A.R.
Entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria
provvisoria nell'albo pretorio e, per i lavoratori emigrati all'estero, dalla
ricezione della comunicazione di cui al comma precedente, gli intererssati
possono presentare opposizione, in carta
legale, alla Commissione che provvede, sulla base di documenti già acquisiti o
allegati al ricorso, al riesame della domanda e all'attribuzione del relativo
punteggio entro 30 gg. dalla scadenza del termine per la presentazione delle
opposizioni.
Esaurito l'esame delle opposizioni, la Commissione
formula la graduatoria definitiva previa effettuazione dei sorteggi tra i
concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio.
Il sorteggio é effettuato dal Presidente della
Commissione in forma pubblica.
La graduatoria é pubblicata sul Bollettino Ufficiale
della Regione e costituisce provvedimento definitivo.
Gli alloggi sono assegnati secondo l'ordine stabilito
nella graduatoria definitiva che, a tali effetti, conserva la sua efficacia per
anni due e, comunque, fino a quando non
venga aggiornata nei modi previsti dalla Legge.
La graduatoria definitiva é valida per l'assegnazione
di tutti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, così come definiti
dall'art. 1 della Legge Regionale 25.10.1996, n° 96.
CANONE DI LOCAZIONE
Il canone di locazione degli alloggi è determinato
sulla base di quanto disposto dal Titolo III della L.R. 96/96 e tiene conto dei
caratteri oggettivi degli alloggi e del reddito complessivo del nucleo
familiare degli assegnatari.
Per quanto non espressamente previsto nel presente
bando, si fa riferimento alla legge Regionale 25.10.1996 n. 96 e successive
modificazioni ed integrazioni.
Lanciano, 10 Aprile 2008
L'ASSESSORE IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
ALLA POLITICA DELLA CASA POLITICA DELLA CASA
Geom.
Luciano BISBANO
Rag. Mario RULLI
Si allega Modulo di domanda.