Comune di Lanciano


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Bando di concorso per l'assegnazione in locazione semplice di alloggi di edilizia residenziale pubblica

C O M U N E D I L A N C I A N O
Prov. di CHIETI

BANDO DI CONCORSO ANNO 2008
PER L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE SEMPLICE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DI SETTORE

Rende noto che ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. 25.10.1996 n. 96 e s.m.i., in attuazione della determina n. 64/362 del 5.3.2008, esecutiva ai sensi di legge, è indetto un concorso pubblico per l'assegnazione in locazione semplice di alloggi di edilizia residenziale pubblica, ubicati nel Comune di Lanciano, che si renderanno disponibili o che saranno ultimati nel periodo di efficacia della graduatoria.
Ai sensi dell'art. 15 della L.R. 96/96, modificato ed integrato dall'art. 2 - comma 24 - della L.R. n. 16 dell'8.6.2006, un'aliquota non superiore al 30% dei predetti alloggi, verrà annualmente destinata per interventi in favore delle seguenti categorie:
- cittadini in possesso di provvedimento esecutivo di sfratto che non sia stato intimato per inadempienza contrattuale;
- cittadini in possesso di ordinanza di sgombero;
- cittadini senza fissa dimora;
- cittadini che occupano locali non destinati ad abitazione.
- cittadini con figli minori a carico che abitino in alloggio che debba essere rilasciato a seguito di sentenza del Tribunale in materia di separazione;
- cittadini in situazioni di difficoltà segnalati dal Servizio Socio Assistenziale comunale.

Al presente concorso possono partecipare sia i nuovi aspiranti all'assegnazione in locazione semplice di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, sia i concorrenti che risultino iscritti nella graduatoria definitiva relativa al Bando di Concorso del 2003.

I cittadini interessati ad ottenere l'assegnazione dovranno inoltrare domanda, redatta unicamente sui moduli forniti dal Comune, da ritirarsi presso l'Ufficio U.R.P. nelle ore di apertura al pubblico: antimeridiane, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13,00 e pomeridiane il martedì e giovedì, dalle ore 16,00 alle ore 17,30 o reperibili consultando il sito web dell'Ente: www.comune.lanciano.chieti.it e, presentata direttamente allo stesso, o spedita a mezzo di raccomandata postale A.R., nei termini di seguito indicati:

- per i cittadini residenti nel Comune di Lanciano o per coloro che svolgono una attività lavorativa esclusiva o principale nello stesso Comune, il termine di presentazione delle domande è stabilito in gg. 60 dalla data di pubblicazione del presente bando e fissato al 09 GIUGNO 2008;
- per i lavoratori emigrati all'estero il termine per la presentazione delle domande è prorogato di 60 gg., quindi fissato al 09 AGOSTO 2008;
- per i residenti nei Paesi extra europei il termine per la consegna delle domande è prorogato di 90 gg., di conseguenza determinato per l' 08 SETTEMBRE 2008.

REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO

I requisiti per la partecipazione al concorso, a norma dell'art. 2 della Legge Regionale 25.10.1996, n. 96, e s. m. i., sono i seguenti:

a) cittadinanza italiana;
a.1) cittadinanza di uno Stato aderente all'Unione Europea (D.Lgs. 6.2.2007, n. 30);
a.2) cittadinanza di uno Stato non aderente all'Unione Europea (ai sensi dell'art. 27 della legge 30.07.2002, n° 189, gli stranieri titolari di carta di soggiorno e gli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo hanno diritto ad accedere, in condizione di parità con i cittadini italiani, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica ...);

b) la residenza anagrafica o l'esercizio dell'attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di Lanciano, salvo che si tratti di lavoratori destinati a prestare servizio in nuovi insediamenti industriali, compresi nel territorio comunale, oppure di lavoratori emigrati all'estero, per i quali è ammessa la partecipazione; per attività lavorativa principale si intende quella dalla quale si ricava il maggior cespite di reddito.

c) non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, nell'ambito del territorio comunale. E' adeguato l'alloggio che si trovi almeno nelle condizioni di manutenzione indicate nella lett. b) dell'art. 21 della L. 392/78 e la cui superficie utile, determinata ai sensi della Legge n. 392 del 1978, art. 13, sia non inferiore ai 45 mq. per un nucleo familiare composto da 1 o 2 persone; non inferiore a 60 mq. per 3-4 persone; non inferiore a 75 mq. per 5 persone; non inferiore a 95 mq. per 6 persone ed oltre. Nel caso di proprietà di più alloggi o porzioni di alloggi si considera adeguato ai bisogni del nucleo familiare la superficie abitativa complessiva degli alloggi stessi che superi di un terzo gli standard abitativi determinati con le modalità sopra richiamate;

d) non titolarità di diritti, di cui al precedente punto c), su uno o più alloggi, ubicati in qualsiasi località, compreso il Comune di Lanciano. Il valore complessivo, determinato ai sensi della Legge 392/78, deve essere almeno pari al valore locativo di alloggio adeguato con condizione abitative medie nell'ambito del territorio di questo Comune;

e) non beneficiario di precedenti assegnazioni in proprietà immediata o futura di alloggio edilizio con contributi pubblici, o assenza di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti Pubblici, semprechè l'alloggio non sia inutilizzabile o crollato senza dar luogo al risarcimento del danno. Si considera assegnato in proprietà l'alloggio concesso in locazione con patto di futura vendita;

f) reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore al limite vigente al momento della data di scadenza del bando di concorso, determinato ai sensi dell'art. 21 della Legge 457/78 e successive mod. ed integr.
IL REDDITO DI RIFERIMENTO E' QUELLO IMPONIBILE RIFERITO AL PERIODO D'IMPOSTA 2006.
Tale reddito, riferito alla famiglia tipo di due componenti é pari a € 12.923,82.
Qualora il nucleo familiare abbia un numero di componenti superiore a due, il reddito complessivo annuo del nucleo familiare medesimo è ridotto di € 516,41 per ogni altro componente oltre i primi due, sino ad un massimo di € 3.098,74.
Analoga detrazione, ai sensi dell'art. 21 della L. 457/1978, è applicata ai figli a carico, senza limiti numerici.
Per reddito annuo complessivo del nucleo familiare si intende la somma fiscalmente imponibile di tutti i componenti del nucleo stesso, risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi dei medesimi.
Nel computo del reddito imponibile, sono escluse le indennità una - tamtum percepite a titolo di risarcimento per danni fisici, nonché le indennità di accompagnamento per portatori di handicaps.
Per nucleo familiare si intende la famiglia composta: dai coniugi e dai figli legittimi, naturali riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno, altresì, parte del nucleo il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, collaterali fino al terzo grado, purchè la stabile convivenza con il concorrente abbia avuto inizio almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di Legge. Possono essere considerati componenti del nucleo familire anche le persone non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza istituita abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale.
g) non aver ceduto in tutto o in parte, con esclusione dei casi previsti dalla Legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice.

Tutti i requisiti debbono essere posseduti da parte del richiedente, e limitatamente alle precedenti lett. c), d), g), da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla data di pubblicazione del bando nonchè al momento dell'assegnazione e debbono permanere in costanza di rapporto.

DICHIARAZIONI DA RENDERE E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

In ordine al possesso dei suddetti requisiti, il richiedente presenterà una dichiarazione sostitutiva dei requisti prescritti dall'art. 2 della L.R. 96/96, redatta in carta semplice, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e succ. modif. ed integr.
Le dichiarazioni richieste ai fini del presente bando sono inserite nell'apposito modulo di domanda.

DICHIARAZIONI INDISPENSABILI PER TUTTI I RICHIEDENTI:

a) - cittadinanza italiana o di uno stato aderente all'Unione Europea;
- cittadinanza di altro stato, titolarità di permesso di soggiorno, iscrizione nelle liste di collocamento o svolgimento di regolare attività di lavoro subordinato o autonomo;

b) residenza o attività lavorativa nel Comune di Lanciano ovvero prossimo servizio in nuovi insediamenti produttivi entro e non oltre l'anno cui si riferisce il presente bando;

c) la composizione del nucleo familiare corredata dai dati anagrafici, lavorativi, reddituali di ciascun componente;

d) reddito imponibile complessivo del nucleo familiare risultante dalla documentazione fiscale relativa all'anno 2006;

e) sussistenza, da parte del richiedente e di tutti i componenti il nucleo familiare, dei requisiti prescritti dall'art. 2 lett. c), d), e), g) della L.R. 96/96;

f) ubicazione e consistenza dell'alloggio occupato;

g) ogni altro elemento utile, ai fini dell'attribuzione dei punteggi e della formazione della graduatoria, contemplati dall'art. 8 della L.R. 96/96 e successive modificazioni ed integrazioni;

h) recapito presso il quale potranno essere inoltrate eventuali comunicazioni relative al concorso.

LE DICHIARAZIONI RESE E SOTTOSCRITTE NELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, HANNO VALORE DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA', AI SENSI DEI RICHIAMATI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000 E SUCC. MODIF. ED INTEGR.; NEL CASO DI FALSITA' IN ATTI E DICHIARAZIONI MENDACI, SI APPLICANO LE SANZIONI PENALI PREVISTE NELLA STESSA NORMATIVA.

LE DOMANDE DEVONO ESSERE ACQUISITE AGLI ATTI DEL COMUNE ENTRO I TERMINI DI SCADENZA DEL BANDO.
PER LE DOMANDE TRASMESSE A MEZZO RACCOMANDATA FA FEDE LA DATA DEL TIMBRO POSTALE.
SONO ESCLUSI DAL CONCORSO I CONCORRENTI CHE ABBIANO SPEDITO O PRESENTATO LA DOMANDA DOPO LA SCADENZA DEI TERMINI FISSATI.


PUNTEGGI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE

Le graduatorie di assegnazione sono formate sulla base di punteggi e di criteri di priorità.
I punteggi sono attribuiti in dipendenza delle condizioni soggettive ed oggettive del concorrente e del suo nucleo familiare.
La prima fase di selezione delle domande comporta l'attribuzione dei seguenti punteggi:

a) condizioni soggettive:

a -1) reddito pro-capite del nucleo familiare determinato con le modalità di cui all'art. 2 - lettera f), della Legge Regionale 96/96:

- non superiore a € 969,29 annui per persona: PUNTI 2
- non superiore a € 1.615,47 annui per persona: PUNTI 1

a -2) richiedenti con il nucleo familiare composta da:

- n° 3 unità: PUNTI 1
- n° 4 unità: PUNTI 2
- n° 5 unità: PUNTI 3
- oltre 6 unità: PUNTI 4

a - 3.1) - richiedenti che abbiano superato il 60° anno di età alla data di presentazione della domanda: PUNTI 1
a - 3.2) - richiedenti che abbiano superato il 60° anno di età alla data di presentazione della domanda a condizione che vivano soli o in coppia: PUNTI 2

a -4) famiglie con anzianità di formazione non superiore a due anni alla data della domanda e famiglie la cui costituzione é prevista entro un anno: PUNTI 1

a -5) presenza di portatori di handicap gravi nel nucleo familiare, da certificare ai sensi della Legge 104/92: PUNTI 2

a -6) nuclei familiari che rientrano in Italia per stabilirvi la loro residenza (emigrati rientrati da non oltre un anno alla data di pubblicazione del bando o che rientrino entro un anno alla data stessa, profughi): PUNTI 1

I PUNTEGGI a-3) ed a-4) NON SONO CUMULABILI CON IL PUNTEGGIO PREVISTO AL PUNTO a-6).
NON POSSONO IN OGNI CASO ESSERE ATTRIBUITI PIU' DI CINQUE PUNTI PER IL COMPLESSO DELLE CONDIZIONI SOGGETTIVE.

b - condizioni oggettive:

b -1) situazioni di grave disagio abitativo accertate da parte dell'Autorità competente ed esistenti da almeno due anni alla data del bando dovute a:

b - 1.1) abitazione in baracche, soffitte, bassi e simili, centri di raccolta, dormitori pubblici o comunque in ogni altro locale procurato a titolo precario dagli organi preposti all'assistenza pubblica o in altri locali impropriamente adibiti all'abitazione e privi di servizi propri regolamentari: PUNTI 5. (Per l'attribuzione del punteggio, dovrà essere allegato alla domanda, il certificato rilasciato dalla ASL Lanciano-Vasto, indicante la descrizione particolareggiata e le condizioni dell'immobile occupato dal richiedente).

b - 1.2) coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto di almeno due unità (perchè si possa dar luogo all'attribuzione del relativo punteggio occorre che i nuclei familiari utilizzino gli stessi servizi): PUNTI 2

b - 2) situazione di disagio abitativo da almeno un anno:
b - 2.1) abitazione in alloggio sovraffollato: - da due a tre persone a vano utile: PUNTI 1
- oltre 3 persone a vano utile: PUNTI 2
(Il punteggio è subordinato alla presenza del certificato rilasciato dalla ASL Lanciano-Vasto indicante la descrizione particolareggiata dei vani dell'alloggio occupato dal richiedente).

b - 3) abitazione, da almeno un anno, in alloggio antigienico, ritenendosi tale quello privo di servizi igienici o che presenti umidità permamente dovuta a capillarità, condensa o igroscopicità ineliminabili con normali interventi manutentivi, da certificarsi dall'Autorità competente: PUNTI 2. (Il concorrente dovrà allegare certificato rilasciato dalla ASL Lanciano-Vasto, nel quale siano descritte in modo dettagliato, le condizioni dell'immobile occupato dal richiedente).

b - 4) richiedenti che abitino in alloggio che debba essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto che non sia stato intimato per inadempienza contrattuale, di verbale di conciliazione giudiziaria, di ordinanza di sgombero nonchè di provvedimento di collocazione a riposo di dipendente pubblico o privato che fruisca di alloggio di servizio: PUNTI 4. (allegare copia del provvedimento).

LE CONDIZIONI PREVISTE NELLA CATEGORIA b-1) NON SONO CUMULABILI FRA LORO E CON QUELLE PREVISTE NELLE CATEGORIE b-2) e b -3);

LE CONDIZIONI DELLA CATEGORIA b -2) SONO CUMULABILI CON QUELLE DELLA CATEGORIA b -3).
LA CONDIZIONE b-4) NON E' CUMULABILE CON LE ALTRE CONDIZIONI OGGETTIVE.

NON POSSONO IN OGNI CASO ESSERE ATTRIBUITI PIU' DI NOVE PUNTI PER IL COMPLESSO DELLE CONDIZIONI OGGETTIVE.




FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

La Commissione, formula la graduatoria provvisoria entro 60 (sessanta) giorni, decorrenti dal ricevimento degli atti e dei documenti del concorso.
Entro 15 giorni dalla sua formazione, la graduatoria provvisoria é pubblicata nell'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.
Ai lavoratori emigrati all'estero é data notizia dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria e della posizione conseguita a mezzo Raccomdata A.R.
Entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria nell'albo pretorio e, per i lavoratori emigrati all'estero, dalla ricezione della comunicazione di cui al comma precedente, gli intererssati possono presentare opposizione, in carta legale, alla Commissione che provvede, sulla base di documenti già acquisiti o allegati al ricorso, al riesame della domanda e all'attribuzione del relativo punteggio entro 30 gg. dalla scadenza del termine per la presentazione delle opposizioni.
Esaurito l'esame delle opposizioni, la Commissione formula la graduatoria definitiva previa effettuazione dei sorteggi tra i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio.
Il sorteggio é effettuato dal Presidente della Commissione in forma pubblica.
La graduatoria é pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e costituisce provvedimento definitivo.
Gli alloggi sono assegnati secondo l'ordine stabilito nella graduatoria definitiva che, a tali effetti, conserva la sua efficacia per anni due e, comunque, fino a quando non venga aggiornata nei modi previsti dalla Legge.
La graduatoria definitiva é valida per l'assegnazione di tutti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, così come definiti dall'art. 1 della Legge Regionale 25.10.1996, n° 96.

CANONE DI LOCAZIONE

Il canone di locazione degli alloggi è determinato sulla base di quanto disposto dal Titolo III della L.R. 96/96 e tiene conto dei caratteri oggettivi degli alloggi e del reddito complessivo del nucleo familiare degli assegnatari.

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa riferimento alla legge Regionale 25.10.1996 n. 96 e successive modificazioni ed integrazioni.



Lanciano, 10 Aprile 2008

L'ASSESSORE IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
ALLA POLITICA DELLA CASA POLITICA DELLA CASA
Geom. Luciano BISBANO Rag. Mario RULLI

Si allega Modulo di domanda.


 

Comune di Lanciano - Piazza Plebiscito, 59 - 66034 Lanciano (ch)
comune.lanciano.chieti@legalmail.it
Tel. 0872-7071

Per informazioni sul sito: urp@lanciano.eu