TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - Denuncia per l'anno 2010
IL DIRIGENTE GLI UFFICI FINANZIARI
Visto il D. Lgs. 15
novembre 1993 n. 507, e successive modificazioni ed integrazioni;
I N V I T A
i contribuenti interessati a dichiarare entro il 20 GENNAIO
2010 l'avvenuta occupazione o detenzione, nel periodo antecedente tale
data, di locali ed aree soggette alla tassa
per lo smaltimento dei rifiuti.
A tal fine precisa:
- che la denuncia non è dovuta da parte dei contribuenti già
iscritti nei ruoli TARSU se le condizioni di tassabilità sono rimaste
invariate;
- che nella denuncia non devono essere indicate le aree pertinenziali
verdi, orti e giardini,
terrazze e balconi;
- che la denuncia va presentata presso l'Ufficio Tributi del
Comune sito in Lanciano Vc. 5 L.tto Ricci, 2 (vicino alla chiesa di S. Biagio)
apertura al pubblico nei giorni dal
lunedì al venerdi, dalle ore 9 alle 13, martedì e giovedì dalle ore 16
alle ore 17,30 - Tel. 0872/ 707560 -
707556 707542;
- che la denuncia non esclude gli accertamenti d'ufficio
che possono essere eseguiti in qualsiasi tempo.
INFORMA INOLTRE
- che la tassa è ridotta del 33% per le abitazioni con unico
occupante;
- che gli interessati per ottenere le agevolazioni sulla tassa in
oggetto devono presentare ugualmente domanda con gli appositi moduli in
distribuzione presso il medesimo ufficio.
· CARATTERISTICHE
DELLA TASSA
La tassa va pagata per l'occupazione o l'utilizzo di locali ed aree scoperte, a
qualsiasi uso destinati, esistenti nelle zone del territorio comunale dove è
attivo il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni. La tassa è
calcolata in base alle superfici utilizzate, escluse le zone destinate ad
attività produttive di rifiuti speciali o che, per loro natura o destinazione,
non possono produrre rifiuti.
Le aree scoperte sono tassate se operative; non sono tassate le aree scoperte
adibite a verde.
La tassa si applica secondo le tariffe
diversificate per categorie come indicate nel regolamento comunale.
· SOGGETTI OBBLIGATI
Sono obbligati al pagamento della tassa
coloro che occupano o detengono locali a qualsiasi uso adibiti, con vincoli di solidarietà tra coloro che
compongono il nucleo familiare o tra coloro che usano in comune gli
insediamenti.
Ai sensi del D. Lgs. N. 473 del 18/12/1997 e del
vigente regolamento per l'Omessa e
Infedele denuncia
si applica la sanzione amministrativa del 200% della tassa
dovuta.
Il Dirigente gli Uffici
Finanziari
Dr. Paolo D'Antonio
dicembre 2009