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TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - Denuncia per l'anno 2010

IL DIRIGENTE GLI UFFICI FINANZIARI

Visto il D. Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, e successive modificazioni ed integrazioni;

 I N V I T A

i contribuenti interessati a dichiarare entro il 20 GENNAIO 2010 l'avvenuta occupazione o detenzione, nel periodo antecedente tale data, di locali ed aree soggette alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti.

A tal fine  precisa:

- che la denuncia non è dovuta da parte dei contribuenti già iscritti nei ruoli TARSU se le condizioni di tassabilità sono rimaste invariate;
- che nella denuncia non devono essere indicate le aree pertinenziali verdi, orti e giardini,
terrazze e balconi;
- che la denuncia va presentata presso l'Ufficio Tributi del Comune sito in Lanciano Vc. 5 L.tto Ricci, 2 (vicino alla chiesa di S. Biagio) apertura al pubblico nei giorni dal  lunedì al venerdi, dalle ore 9 alle 13, martedì e giovedì dalle ore 16 alle ore 17,30 - Tel.  0872/ 707560 - 707556 707542;
- che la denuncia non esclude gli accertamenti d'ufficio che possono essere eseguiti in qualsiasi tempo.

                  INFORMA INOLTRE

- che la tassa è ridotta del 33% per le abitazioni con unico occupante;
- che gli interessati per ottenere le agevolazioni sulla tassa in oggetto devono presentare ugualmente domanda con gli appositi moduli in distribuzione presso il medesimo ufficio.

· CARATTERISTICHE DELLA TASSA

La tassa va pagata per l'occupazione o l'utilizzo di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso destinati, esistenti nelle zone del territorio comunale dove è attivo il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni. La tassa è calcolata in base alle superfici utilizzate, escluse le zone destinate ad attività produttive di rifiuti speciali o che, per loro natura o destinazione, non possono produrre rifiuti.
Le aree scoperte sono tassate se operative; non sono tassate le aree scoperte adibite a verde.
La tassa si applica secondo le tariffe diversificate per categorie come indicate nel regolamento comunale.

· SOGGETTI OBBLIGATI
Sono obbligati al pagamento della tassa coloro che occupano o detengono locali a qualsiasi uso adibiti,  con vincoli di solidarietà tra coloro che compongono il nucleo familiare o tra coloro che usano in comune gli insediamenti.

Ai sensi del D. Lgs. N. 473 del 18/12/1997 e del vigente regolamento  per l'Omessa e Infedele denuncia si applica la sanzione amministrativa del 200% della tassa dovuta.

                                                                                              Il Dirigente gli Uffici Finanziari
                                                                                                     Dr. Paolo D'Antonio
 dicembre 2009






 
 
 

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